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Le contraddizioni nel Decreto Legislativo 148/23

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ad ottobre 2023, il nuovo Decreto Legislativo 148/23 sui controlli ufficiali in agricoltura biologica. Con questo D. Leg. Il MASAF (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) si pone in netto contrasto con la ratio della Commissione Europea e del suo Reg. UE 848/18. Il tema centrale è quello della presenza di residui non ammessi in bio e delle contaminazioni accidentali o tecnicamente inevitabili in un mondo in cui i pesticidi si trovano ovunque: nei terreni, nelle acque di scorrimento e come hanno mostrato recenti indagini di IFOAM, anche nell’aria.
È importante che il consumatore venga correttamente informato perché buona parte degli acquisti di prodotti biologici si basa su una filiera di fiducia reciproca tra agricoltori, trasformatori e rivenditori. Che a cascata garantiscono l’un l’altro la sicurezza, la qualità e la legalità dei loro prodotti.
Il D.Leg. 148/18 si configura come inaccettabile e probabilmente passibile di incostituzionalità in almeno 7 punti. Non solo, è intrinsecamente contraddittorio: infatti l’art. 8 dà per accettabile la presenza purché accidentale o tecnicamente inevitabile, mentre l’art. 16, esclude categoricamente l’accidentalità e, in ragione di ciò, la “presenza” (concetto nuovo ed artatamente introdotto) qualsiasi essa sia.
Le nuove tecniche di indagine consentono ai laboratori di indagare le molecole a livelli assolutamente impercettibili, nell’ordine di una parte per biliardo, ben al di sotto di ogni precedente limite.
Parliamo di valori attorno allo 0,00x milligrammi per chilo, ed è chiaro a tutti che non si tratta di frodi o adulterazioni, ma di un rumore di fondo di cui semmai sono responsabili, in un sistema aperto, l’agricoltura convenzionale e le produzioni industriali.
Il nuovo decreto toglie la responsabilità dell’indagine all’operatore coinvolto, lo obbliga a darne immediata comunicazione all’organismo di certificazione o all’autorità competente e gli impone il blocco immediato dei lotti di prodotto sospetto. Questo comporta la perdita di importanti partite di alimenti, soprattutto i freschi, che in attesa dei risultati delle verifiche ufficiali deperiscono, si guastano e devono essere eliminati.
Il Reg. Ue 848/18, che è il caposaldo di riferimento per gli operatori della Comunità Europea e di tutti i paesi esteri in regime di equivalenza (cioè che hanno sottoscritto l’848), più saggiamente non equipara la semplice presenza a una non conformità. Impone comunque una verifica all’operatore e il blocco momentaneo della merce. Ma prevede una prassi determinata ed oggettiva che consente di verificare se la contaminazione sia volontaria o involontaria, e quale ne sia la più probabile causa. Per esempio, da modo all’operatore di identificare una possibile deriva dal convenzionale, di gestire casi di falsi positivi (riconosciuti e codificati dalle Autorità Competenti) o di denunciare casi di frodi attuate da altri operatori.

Per difendere i propri associati, sostenuta dalla ditta Pizzi, Assobio (associazione di settore che accomuna 140 tra i principali operatori bio in rappresentanza del 70% del valore di mercato) ha denunciato la propria opposizione alla norma. In un documento inviato al Masaf ha chiarito la sua posizione in ordine al decreto, e ha sottolineato la possibilità di adire alle vie legali, non nascondendo la volontà di interrogare in futuro le autorità giudiziarie – anche UE – qualora se ne ponessero fondate ragioni di tutela degli interessi dei propri Soci e/o dei consumatori stessi.

 Pizzi,gli altri operatori del settore contemplano in alcun modo la vigenza di norme che, lesive dei principi generali derivanti dai regolamenti europei, possano creare danni al mercato biologico, ai produttori e agli utenti di questa importantissima realtà nazionale