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IL CONTESTO

La produzione biologica non consente l’uso di agrofarmaci, fertilizzanti o eventuali erbicidi di sintesi. Tuttavia, il loro utilizzo diffuso dalla maggior parte degli agricoltori crea un rischio onnipresente di contaminazione dell’intera filiera alimentare. I pesticidi viaggiano attraverso l’aria, le acque sotterranee e di scorrimento, vengono trasferiti attraverso la manipolazione nella catena alimentare o persistono per molto tempo nell’ambiente. La produzione alimentare, d’altra parte, è un sistema aperto.
Inoltre, gli enormi progressi in termini di indagini analitiche rendono la rilevazione di residui e contaminanti ancora più frequente che in passato.

Gli operatori biologici si trovano così ad affrontare una costante minaccia di contaminazione e limitazioni alla loro libertà di business: essi hanno la responsabilità di proteggere le proprie attività attraverso misure precauzionali che sono sotto il loro controllo, proporzionate e appropriate. Tuttavia, a causa dell’onnipresente inquinamento derivante da attività agricole non biologiche del passato o del presente, il rischio di contaminazione, decertificazione e blocco dei prodotti è perennemente presente.

Va inoltre riconosciuto che tutte le parti interessate sono consapevoli che i residui sono a volte inevitabili e le fonti e le cause non sempre possono essere determinate, anche con i migliori sforzi da parte di aziende biologiche, organismi di certificazione e autorità di controllo. Gli operatori biologici non hanno alcuna colpa per questo e la contaminazione inevitabile nella produzione bio non dovrebbe avere alcuna influenza sullo status biologico, perché non rappresenta un’automatica violazione della legge.

LE RESPONSABILITÀ DELL’OPERATORE

Il Reg. UE 2018/848 richiede azioni precise riguardanti il sospetto di non conformità all’articolo 27 nonché misure precauzionali per evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati all’articolo 28. Gli operatori biologici devono fare ciò che è sotto il loro controllo, proporzionato e appropriato alle loro attività (Considerando 68) per evitare la presenza di residui nei prodotti biologici e sono i primi a volere un sistema di controllo solido per creare un clima di fiducia tra operatori e consumatori, ma questo sistema di controllo deve essere efficace ed efficiente. Occorre evitare che per ogni presenza, pur non essendo un sospetto fondato, venga avviata una procedura ufficiale, che consuma ingenti risorse da parte degli operatori biologici, degli organismi di certificazione, delle autorità di controllo e delle autorità competenti. Per questo ogni operatore si deve impegnare, all’interno del proprio Manuale di Autocontrollo a realizzare un’analisi dei rischi che, come minimo:

    • indichi, a seconda del proprio settore, il tipo di verifica, la durata dei controlli, il numero e l’oggetto delle verifiche stesse (principalmente sui fornitori di materia prima e prodotto confezionato, soprattutto se a marchio);
    • individui il periodo critico per un programma di ispezioni e analisi in base al sito geografico e alla coltura in atto;
      realizzi check list specifiche per le ispezioni a produttori, magazzini, terzisti, outsourcing, ecc. con punti specifici dedicati alle misure di mitigazione prese dai fornitori stessi;
    • realizzi un piano dei rischi in campo basato sulla situazione di ciascun confine, anche da RT operatore/OdC, con indicazioni specifiche sulla gestione dei bordi (per frutta e verdura);
    • indichi i principi attivi da ricercare e la tipologia delle diverse matrici (terreno, foglie, frutti, piantine al trapianto, substrati, altri mezzi tecnici, acqua di irrigazione, …) a seconda del piano dei prelievi;
    • individui le misure pratiche (azioni correttive e preventive) da mettere in atto al riscontro di ciascun tipo di sospetto di presenza, confermato o meno (p.e. questa prassi).

È basilare che queste misure siano proporzionate e adeguate per identificare ed evitare i rischi di contaminazione (nella produzione, nella trasformazione, nel confezionamento dei prodotti biologici) con prodotti o sostanze non autorizzati e che queste stesse misure siano regolarmente riviste, revisionate e adeguate alle esigenze e alle circostanze. Questa analisi dei rischi va condivisa – valutata e approvata – in sede di visita ispettiva col proprio OdC.

SOSPETTO DI NON CONFORMITA’

Il laboratorio utilizzato per le analisi deve essere accreditato, lo stesso vale per la prova sulla molecola e vi deve essere certezza del lotto analizzato. In caso di sospetto di non conformità basato sulla presenza di una sostanza non consentita, a condizione che il risultato analitico e il campionamento siano verificati come corretti e pertinenti, l’operatore deve seguire delle procedure adeguate, come specificato all’art. 27. e 28. del Regolamento (UE) 2018/848. Il prodotto in oggetto deve essere identificato, separato e segregato; non deve essere commercializzato come prodotto da agricoltura biologica.

L’operatore ha la responsabilità di verificare se il sospetto può essere fondato o eliminato. In base al D.Leg. 148/2023 ha l’obbligo di avvisare il proprio OdC.
Invece, a nostro parere l’operatore dovrebbe effettuare da solo la prima valutazione per determinare se il sospetto può essere eliminato o comprovato. Tale margine di manovra è stabilito nell’articolo 28, paragrafo 2, in particolare nella lettera b) e nel separato regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 art. 1. Questa possibilità è essenziale perché implica che non ogni presenza di sostanze non consentite porta automaticamente ad un’indagine da parte dell’Organismo di Certificazione-

L’operatore informa l’OdC o l’AC solo quando il sospetto non può essere eliminato o è comprovato. Ciò ha il vantaggio di far risparmiare agli operatori risorse preziose e di liberare gli organismi di certificazione e le autorità competenti dall’obbligo di indagini relative ai pesticidi onnipresenti nell’ambiente e ad altri contaminanti ben noti, ma non correlati alla produzione biologica.

Gli operatori sono tenuti ad adottare strategie decisionali interne (sistemi di garanzia della qualità, della legalità e dell’autenticità) concordate e controllate dall’autorità di certificazione che potrebbero essere integrate da strumenti di orientamento condivisi (ma non obbligatori). Gli OdC – e le autorità competenti – dovrebbero porre l’ispezione e il monitoraggio di questo sistema complessivo di garanzie al centro dei loro controlli.

PRINCIPI DA APPLICARE

Ai sensi dell’art. 27. e 28 par. 2 del regolamento di base nonché art. 1. del Reg. 2021/279 la valutazione interna di ogni operatore (come stabilito anche nell’articolo 38 del Reg. 2018/848) potrebbe essere integrata da uno strumento di guida basato sull’esperienza di altre indagini e studi scientifici.
Questo tool potrebbe prevedere, ad esempio:

  1. identificazione della fonte o della causa di contaminazione, principale e/o secondaria;
  2. verifica di una contaminazione potenzialmente intenzionale (prodotti non autorizzati, fuori dal commercio, revocati, mescolanza con altri prodotti);
  3. verifica di una contaminazione potenzialmente accidentale (derive comprovabili, presenza nel suolo, metabolizzazione durante i vari processi, inutilità);
  4. studio del contesto: inquinamento dell’aria, delle acque superficiali e sotterranee, della zona, dei confinanti, delle varie manipolazioni effettuate;
  5. compatibilità con la coltura (sia come tipo che come periodo) o usi e scopi alternativi dello stesso principio attivo;
  6. verifica delle misure di mitigazione poste in atto da ogni produttore per difendersi da derive e altre eventuali contaminazioni;
  1. acquisizione di tutte le informazioni necessarie, inclusi dettagli o documenti rilevanti, anche da produttori e fornitori interni ed esterni al fatto;
  2. raccolta di tutta la documentazione scientifica disponibile e anche delle più recenti statistiche in materia (da laboratori, ricerche, media, …);
  3. analisi delle condizioni relative a trasporto, stoccaggio, condizionamento, processi, imballi, catena di fornitura e altri aspetti coinvolti;
  4. verifica di casi noti di frode (o di altre violazioni di sicurezza, legalità e autenticità del prodotto);
  5. raccolta di informazioni disponibili in rete (Google Alert) o in associazionismo (Assobio, Federbio, …), sui protagonisti coinvolti.

CASISTICA CONDIVISA

L’operatore, solo a questo punto, dovrebbe notificare la presenza all’OdC/AC se esiste un sospetto fondato o se il sospetto non può essere eliminato. Nel caso in cui il sospetto possa essere eliminato dopo aver seguito la procedura precedente, inclusa la consultazione di uno strumento guida, l’operatore documenta i risultati e il motivo della conclusione – ad esempio, basandosi sulla letteratura scientifica – e il prodotto può essere utilizzato o commercializzato come biologico, ovviamente quando non comporti altri rischi per la salute umana. È compito dell’OC/AC verificare durante i regolari controlli se il caso è adeguatamente documentato e se il sospetto è stato eliminato per validi motivi.

 

STRUMENTO GUIDA

Questi gli elementi da considerare rispetto ai quali gli operatori potrebbero ritirare il sospetto quando il caso e le circostanze sono ben documentati:

  • la sostanza rilevata è presente naturalmente nel prodotto o deriva da una tecnica di lavorazione;
  • la sostanza rilevata è utilizzata contro una malattia inesistente nella specie colturale in questione;
  • la sostanza rilevata non è consentita nelle specie coltivate in questione – considerando che l’autorizzazione di un pesticida per una specifica coltura può variare da paese a paese – o non è consentita affatto nell’UE;
  • casi comprovati di risultati di laboratorio falsi positivi;
  • inquinamento ambientale derivante dai POP (inquinanti organici persistenti);
  • rilevazione di sostanze che derivano da misure/prodotti sanitari umani utilizzati o dal trattamento delle acque;
  • casi comprovati e ben documentati di contaminazione sistematica e inevitabile dovuta a derive del convenzionale.

POSSIBILI EVOLUZIONI

È chiaro che quanto previsto fino a ora coinvolge principalmente gli operatori.
Ma gli operatori stessi apprezzerebbero fortemente una via verso una valutazione armonizzata dei casi di residui, soprattutto coi propri OdC. Tali Linee Guida Condivise dovrebbero anche tenere conto delle esperienze acquisite durante le indagini, delle conoscenze scientifiche in continuo progresso e delle statistiche nazionali e internazionali sui casi di residui.

Gli operatori (e gli OC/AC, i tecnici ispettori, i laboratori di analisi, tutti i clienti e i consumatori) trarrebbero grande beneficio da un nuovo strumento di guida per orientare le loro azioni, ad esempio per determinare in termini universalmente riconosciuti se un sospetto può essere rimosso in modo fondato o meno.

Tale strumento di orientamento dovrebbe soddisfare i seguenti criteri:

  • prevedere, osservare, misurare i residui più comuni rilevati e la loro origine, per specie di colture;
  • analizzare le più recenti conoscenze agronomiche disponibili:
    – Il principio attivo analizzato ha senso per l’applicazione nella cultura o nell’alimento in questione, cioè il suo utilizzo ha senso dal punto di vista agronomico o tecnico?
    – Esistono diversi possibili usi/scopi per il principio attivo?
    – Quali altre fonti del principio attivo sono possibili?
  • avere a disposizione recenti studi scientifici;
  • monitorare la frequenza di contaminazione;
  • studiare le caratteristiche di contaminazione nazionale/regionale nell’ambiente;
  • adottare criteri specifici (applicabili a operatori specifici), ad es.
    – condizioni pedoclimatiche regionali,
    – criteri relativi alla produzione (trasporto, stoccaggio, catena di fornitura),
    – casi noti di frode;
  • considerare i fattori di trasformazione, quando applicabile;
  • infine ovviamente lo strumento deve essere disponibile gratuitamente per operatori e BC/CA.

CASI IN CUI IL SOSPETTO PUÒ ESSERE ELIMINATO DALL’OPERATORE

 

  1. la sostanza è presente naturalmente nel prodotto o deriva da una tecnica di lavorazione;

  2. la sostanza è utilizzata per un patogeno inesistente nella specie in questione;

  3. la sostanza non è consentita nelle specie coltivate in questione o non è consentita in UE;

  4. casi comprovati di risultati di laboratorio falsi positivi;

  5. inquinamento ambientale derivante dai POP (inquinanti organici persistenti);

  6. sostanze derivanti da prodotti sanitari umani o da trattamento acque;

  7. casi comprovati e documentati di deriva da vicini a breve e lunga distanza;

  8. la sostanza è contenuta ma non dichiarata in mezzi tecnici disponibili sul mercato;

  9. la sostanza è derivata da condizioni strutturali note (e normate da deroghe).